Valutazione di Impatto Acustico Ambientale

La Valutazione di Impatto Acustico Ambientale (VIAA) è disciplinata dalla Legge 447 del 26 ottobre 1995 e riguarda tutte le attività produttive ed esercizi pubblici che dispongono di apparecchi rumorosi.

In fase di apertura di una nuova attività il Comune richiede, nello specifico, la Valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ossia una valutazione operata prima dell’apertura dell’esercizio, volta a “prevedere” il possibile inquinamento acustico che verrebbe generato. Una volta esaminata la VPIA, il Dipartimento delle Politiche Ambientali del Comune rilascia il Nulla Osta di impatto acustico e quindi l’autorizzazione di inizio attività.

La valutazione di impatto acustico può essere effettuata solo da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, figura professionale riconosciuta dalla Regione e qualificata allo svolgimento delle perizie fonometriche.

Il tecnico competente valuta se l’attività che si intende avviare rispetta o meno i limiti di legge previsti dalla L.447/95 e di fatto determina il permesso o il divieto allo svolgimento dell’attività.

DETTAGLIO DEL SERVIZIO

Una Valutazione di impatto acustico prevede le seguenti fasi:

  • Sopralluogo generale
  • Scelta del tipo di domanda da presentare al Comune
  • Raccolta delle informazioni generali sulla nuova attività
  • Svolgimento delle misure fonometriche
  • Valutazione della conformità ai limiti prescritti (Limiti di legge)
  • Redazione del documento finale
  • Presentazione della domanda al Comune

NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO

Il nulla osta di impatto acustico è un documento rilasciato dal Comune di appartenenza ad ogni attività tra cui discoteche, circoli privati, impianti sportivi e ricreativi e tutti i pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonchèe le infrastrutture di trasporto, senza il quale non si dispone dell’autorizzazione ad inizio attività. Per ottenere il nulla osta da parte del Comune di appartenenza occorre compilare un modulo apposito come successivamente descritto. Il alcuni casi va presentata anche una Valutazione di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (l’elenco delle attività per le quali è richiesta tale valutazione è consultabile all’articolo ‘Attività soggette alla valutazione di impatto acustico’). Esistono quattro tipi di moduli:

MODULO B

Esso è il principale modulo di presentazione della domanda di nulla osta di impatto acustico ambientale. Il rappresentante legale dell’attività che si intende avviare deve compilare il modulo per quanto di sua competenza. La parte restante deve essere compilata dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale il quale allega la relazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. Il modulo B così compilato e la relazione tecnica devono essere presentati al SUAP municipale congiuntamente all’istanza di autorizzazione all’esercizio/DIA.

MODULO C

Se a seguito della valutazione fatta dal Tecnico Competente si registra un possibile superamento dei limiti di rumorosità diventa necessario presentare il modulo C e non il modulo B. Nel modulo C il rappresentante legale dell’attività, sulla base della consulenza del Tecnico, individua le misure previste per ridurre l’emissione di rumore. Il modulo C così compilato e la relazione tecnica devono essere presentate al Dipartimento Municipale afferente alle politiche ambientali (a Roma il Dipartimento X) congiuntamente all’istanza di autorizzazione/DIA. A questo punto; il Dipartimento esprime il suo parere. In caso di giudizio favorevole, il Dipartimento trasmette il nulla osta al SUAP municipale.

MODULO A

Il modulo A va presentato al SUAP municipale congiuntamente all’ istanza di autorizzazione/DIA solo nel caso in cui il rappresentante legale intenda autocertificare che la sua attività non è rumorosa. Per far ciò devono essere rispettate le condizioni previste nel modulo A. In tal caso non serve alcuna relazione tecnica redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

MODULO D

Da utilizzare esclusivamente in caso di voltura.

SUAP

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), è l’unico intermediario tra le imprese locali e la Pubblica Amministrazione in relazione a tutte le vicende amministrative. D’ora in poi tutta la documentazione riguardante gli adempimenti amministrativi degli esercizi dovrà essere presentata al SUAP in via telematica.