Zonizzazione acustica territorio

L’articolo 6 comma 1 lettera a) della Legge Quadro sull’inquinamento acustico Legge n.447 del 26 ottobre 1995 stabilisce l’obbligo per i comuni italiani di effettuare il piano di zonizzazione acustica del territorio. Il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio è un documento che suddivide tutto il territorio del Comune in diverse zone all’interno delle quali devono essere rispettati determinati limiti di immissione di rumore.

Tutte le zone del territorio sono classificate in 6 classi a seconda della tipologia di attività che vi si sviluppano:

  • CLASSE I: aree particolarmente protette (50dB giorno e 40dB notte)
  • CLASSE II: aree prevalentemente residenziali (55dB giorno e 45dB notte)
  • CLASSE III: aree di tipo misto (60dB giorno e 50dB notte)
  • CLASSE IV: aree di intensa attività umana (65dB giorno e 55dB notte)
  • CLASSE V: aree prevalentemente industriali (70dB giorno e 60dB notte)
  • CLASSE VI: aree esclusivamente industriali (70dB giorno e 70dB notte)

Chiaramente aree al cui interno sono presenti scuole o case di riposo devono essere acusticamente più tutelate rispetto alle aree prevalentemente industriali.

Ebbene attualmente molti comuni italiani sono inadempienti rispetto a queste disposizioni di legge dal momento che non hanno ancora provveduto alla zonizzazione acustica del territorio.

Al fine di evitare salate multe da parte dello Stato è possibile richiedere l’effettuazione della zonizzazione acustica secondo i seguenti criteri:

DETTAGLIO DEL SERVIZIO

Una zonizzazione acustica prevede le seguenti fasi:

  • Sopralluoghi generale
  • Assemblee con i responsabili dell’amministrazione comunale
  • Svolgimento delle misure fonometriche
  • Studio dei volumi di traffico stradale
  • Prima suddivisione delle aree territoriali
  • Redazione della proposta di zonizzazione

Valutazione di Clima Acustico

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico Ambientale (VPCAA) è disciplinata a livello nazionale dalla legge quadro sull’inquinamento acustico, la Legge 447/95.

Essa ha lo scopo di analizzare il clima acustico di una specifica area territoriale, ossia fotografare dal punto di vista acustico l’ambiente esistente. Si tratta di aree all’interno delle quali dovranno sorgere importanti complessi quali:

  • Scuole e asili nido
  • Ospedali
  • Case di cura e di riposo
  • Parchi pubblici
  • Nuovi insediamenti residenziali
  • Aree particolarmente protette

Tali opere infatti non possono sorgere all’interno di aree acusticamente inquinate. Pertanto va anticipatamente presentata una Valutazione previsionale di clima acustico corredata da misure fonometriche.

La valutazione previsionale di clima acustico può essere effettuata solo da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale,figura professionale riconosciuta dalla Regione e qualificata allo svolgimento delle perizie fonometriche.

DETTAGLIO DEL SERVIZIO

Una Valutazione previsionale di clima acustico prevede le seguenti fasi:

  • Sopralluogo generale
  • Raccolta delle informazioni generali sulla nuova edificazione
  • Raccolta delle planimetrie e della cartografia ambientale
  • Svolgimento delle misure fonometriche
  • Valutazione della condizione di inquinamento acustico preesistente
  • Redazione del documento finale
  • Adeguamento dei documenti di progetto

Valutazione di Impatto Acustico Ambientale

La Valutazione di Impatto Acustico Ambientale (VIAA) è disciplinata dalla Legge 447 del 26 ottobre 1995 e riguarda tutte le attività produttive ed esercizi pubblici che dispongono di apparecchi rumorosi.

In fase di apertura di una nuova attività il Comune richiede, nello specifico, la Valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ossia una valutazione operata prima dell’apertura dell’esercizio, volta a “prevedere” il possibile inquinamento acustico che verrebbe generato. Una volta esaminata la VPIA, il Dipartimento delle Politiche Ambientali del Comune rilascia il Nulla Osta di impatto acustico e quindi l’autorizzazione di inizio attività.

La valutazione di impatto acustico può essere effettuata solo da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, figura professionale riconosciuta dalla Regione e qualificata allo svolgimento delle perizie fonometriche.

Il tecnico competente valuta se l’attività che si intende avviare rispetta o meno i limiti di legge previsti dalla L.447/95 e di fatto determina il permesso o il divieto allo svolgimento dell’attività.

DETTAGLIO DEL SERVIZIO

Una Valutazione di impatto acustico prevede le seguenti fasi:

  • Sopralluogo generale
  • Scelta del tipo di domanda da presentare al Comune
  • Raccolta delle informazioni generali sulla nuova attività
  • Svolgimento delle misure fonometriche
  • Valutazione della conformità ai limiti prescritti (Limiti di legge)
  • Redazione del documento finale
  • Presentazione della domanda al Comune

NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO

Il nulla osta di impatto acustico è un documento rilasciato dal Comune di appartenenza ad ogni attività tra cui discoteche, circoli privati, impianti sportivi e ricreativi e tutti i pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, nonchèe le infrastrutture di trasporto, senza il quale non si dispone dell’autorizzazione ad inizio attività. Per ottenere il nulla osta da parte del Comune di appartenenza occorre compilare un modulo apposito come successivamente descritto. Il alcuni casi va presentata anche una Valutazione di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (l’elenco delle attività per le quali è richiesta tale valutazione è consultabile all’articolo ‘Attività soggette alla valutazione di impatto acustico’). Esistono quattro tipi di moduli:

MODULO B

Esso è il principale modulo di presentazione della domanda di nulla osta di impatto acustico ambientale. Il rappresentante legale dell’attività che si intende avviare deve compilare il modulo per quanto di sua competenza. La parte restante deve essere compilata dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale il quale allega la relazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. Il modulo B così compilato e la relazione tecnica devono essere presentati al SUAP municipale congiuntamente all’istanza di autorizzazione all’esercizio/DIA.

MODULO C

Se a seguito della valutazione fatta dal Tecnico Competente si registra un possibile superamento dei limiti di rumorosità diventa necessario presentare il modulo C e non il modulo B. Nel modulo C il rappresentante legale dell’attività, sulla base della consulenza del Tecnico, individua le misure previste per ridurre l’emissione di rumore. Il modulo C così compilato e la relazione tecnica devono essere presentate al Dipartimento Municipale afferente alle politiche ambientali (a Roma il Dipartimento X) congiuntamente all’istanza di autorizzazione/DIA. A questo punto; il Dipartimento esprime il suo parere. In caso di giudizio favorevole, il Dipartimento trasmette il nulla osta al SUAP municipale.

MODULO A

Il modulo A va presentato al SUAP municipale congiuntamente all’ istanza di autorizzazione/DIA solo nel caso in cui il rappresentante legale intenda autocertificare che la sua attività non è rumorosa. Per far ciò devono essere rispettate le condizioni previste nel modulo A. In tal caso non serve alcuna relazione tecnica redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

MODULO D

Da utilizzare esclusivamente in caso di voltura.

SUAP

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), è l’unico intermediario tra le imprese locali e la Pubblica Amministrazione in relazione a tutte le vicende amministrative. D’ora in poi tutta la documentazione riguardante gli adempimenti amministrativi degli esercizi dovrà essere presentata al SUAP in via telematica.